IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista  la  legge  4  novembre   1965,   n.   1213,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge  29  marzo  1995,  n.  97,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203; 
  Visto il decreto-legge 14 gennaio  1994,  n.  26,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli
11, comma 1, lettera b), e 14; 
  Ravvisata  l'esigenza  di  trasformare  l'ente   pubblico   "Centro
sperimentale  di   cinematografia"   in   fondazione,   non   essendo
necessaria, per l'espletamento  dei  suoi  compiti,  la  personalita'
giuridica di diritto pubblico, consentendo anzi  la  veste  giuridica
privata la possibilita' di un migliore e piu'  razionale  svolgimento
delle funzioni dell'ente; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 29 agosto 1997; 
  Acquisito  il  prescritto  parere  della  Commissione  parlamentare
bicamerale istituita ai sensi dell'articolo 5 della  legge  15  marzo
1997, n. 59; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 14 novembre 1997; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo  e  lo
sport, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio  e  della
programmazione    economica,    della    pubblica    istruzione     e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e  per  la
funzione pubblica e gli affari regionali; 
                              E m a n a 
il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                           Trasformazione 
 
  1. Il Centro sperimentale per la cinematografia, gia' ente pubblico
istituito con  legge  24  marzo  1942,  n.  419,  e'  trasformato  in
fondazione, con  la  nuova  denominazione  di  "Scuola  nazionale  di
cinema", ed acquisisce la personalita' giuridica di  diritto  privato
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. La fondazione subentra nei  diritti  e  nei  rapporti  attivi  e
passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa  e'
disciplinata, per quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente
decreto, dal codice civile e dalle  disposizioni  di  attuazione  del
medesimo. 
 
          Avvertenza:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

           Nota all'art. 1:
            -    La  legge    24   marzo   1942, n.   419,   abrogata
          dall'art. 12   del presente    decreto,   istituiva      il
          "Centro   sperimentale  per   la cinematografia".